L’argomento tassazione Bitcoin e criptovalute è emerso prepotentemente negli ultimi tempi. Se fino a qualche mese fa esso riguardava una fascia ristretta di persone, almeno in Italia, ora coinvolge un numero cospicuo di persone. La ragione di ciò va rintracciata nell’incredibile diffusione di cui si sono rese protagoniste le valute virtuali, Bitcoin in testa.

La questione rimane complessa, e per un deficit di informazioni da parte delle new entry del trading con le criptovalute, e per le effettive mancanze del legislatore italiano. Proviamo a fare chiarezza.

Tassazione criptovalute: quali sono le leggi di riferimento?

La risposta è piuttosto inquietante: non ce ne sono.

Il legislatore italiano non ha fornito alcuna indicazione specifica circa la tassazione Bitcoin e criptovalute. Questa può apparire come una colpa, o addirittura come un fatto inspiegabile: proprio l’Italia si contraddistingue per una produzione legislativa a volte elefantiaca, certamente più abbondante che essenziale. A discolpa, tuttavia, va detto che il fenomeno Bitcoin / criptovalute è nuovo. Certo, le valute virtuali esistono da quasi un decennio, ma è indubbio che siano salite alla ribalta solo lo scorso anno, quando il Bitcoin ha iniziato a macinare tassi di crescita quasi senza precedenti.

Tuttavia, la questione non può rimanere insoluta. Ciò vale per gli alti livelli, che saranno costretti a mettere mano all’ordinamento per riempire le lacune, ma vale anche per il piccolo investitore, a cui certamente non fanno piacere gli incontri ravvicinati con l’Agenzia delle Entrate. In assenza di indicazioni specifiche, infatti, l’ente potrebbe comportarsi in maniera eterogenea, ponendo in essere situazioni spiacevoli e imprevedibili.

Dunque, è meglio procedere con il pagamento delle tasse, anche se il quadro non è stato ufficialmente definito?

A tal proposito può essere utile tenere a mente gli indirizzi – incompleti – che le autorità hanno espresso in termini di criptovalute. Ecco un rapido riassunto.

E’ interessante il comunicato stampa del 02/09/2016 numero 172 dell’Agenzia delle Entrate che afferma quanto segue:

Esenzione Iva per le operazioni di cambio di bitcoin. Le attività di intermediazione di valuta tradizionale con moneta virtuale svolte dagli operatori del mercato non scontano l’Iva in quanto rientrano tra le operazioni relative a banconote e monete. Per i clienti persone fisiche, invece, che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa. Sono questi i principali chiarimenti della risoluzione n. 72/E , con cui l’Agenzia delle Entrate, in linea con i recenti orientamenti della Corte di Giustizia dell’UE, illustra il trattamento fiscale da applicare a chi svolge attività di acquisto e cessione a pronti di moneta virtuale in cambio di valuta “tradizionale”

Imposte sulle criptovalute: come pagarle

Quale dei due indirizzi seguire?

Se si sceglie di voler pagare le imposte (se si fa trading su exchange senza leva non è obbligatorio) allora ecco alcuni consigli utili.

A tal proposito, è bene fare una precisazione: siamo nel campo del regime dichiarato. Alcune attività Forex, infatti, non richiedono l’intervento diretto del contribuente. E’ il caso del trading realizzato con intermediazione bancaria, che si pone come una sorta di sostituto di imposta, proprio come accade per i conti correnti e i conti deposito. Le banche ancora non sono entrate nel mercato delle criptovalute, sicché, molto semplicemente, non esistono servizi di trading “crypto” con regime amministrato.

Per il resto, il procedimento è identico a quello che si realizza quando si dichiarano i proventi da Forex (e opzioni binarie). I righi da riempire sono gli RT. Nello specifico:

Già, le imposte… A quanto ammontano? Il riferimento è, ovviamente, all’imposta sulle plusvalenze finanziarie, che è molto salata: 26% (l’imponibile lo si trova nel rigo RT 27).

E’ un salasso, certo, ma dall’effetto minimo. Chi ha guadagnato migliaia di euro acquistando Bitcoin nel 2016 e rivendendoli (sempre in cambio di euro) a fine 2017 certamente non soffrirà per il pagamento di questa imposta oggettivamente alta.

Ovviamente, le tasse vanno pagate solo se si realizza una reale plusvalenza, ossia se si realizzano guadagno dall’acquisto e dalla successiva vendita di criptovalute. La semplice detenzione di criptovaluta in e-wallet non denota alcun imponibile.

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